Reddito di cittadinanza: modifiche ai requisiti di accesso

Reddito di cittadinanza: modifiche ai requisiti di accesso

Novità per chi vuole beneficiare del reddito di cittadinanza. La circolare INPS 5 luglio 2019, n. 100 illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione e integra le indicazioni già fornite con la circolare INPS 20 marzo 2019, n. 43.

Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

–      la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati (cfr. successivo paragrafo 4, lettera A);

–      nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);

–      il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);

–      la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Decadenza del Reddito di Inclusione

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto istitutivo del Rdc, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. La legge di conversione del decreto-legge in esame ha circoscritto il termine entro il quale i Comuni possono inviare all’Istituto le domande di ReI.