Reddito di Emergenza: come presentare domanda per una ulteriore mensilità

Il decreto14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di emergenza che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

La circolare INPS 11 settembre 2020, n.102 informa che dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, si può presentare domanda attraverso i seguenti canali:

– il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

– gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

– i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. La somma è erogata mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Cos’è il reddito di emergenza?

Il Reddito di emergenza (Rem), è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.