Reddito di Emergenza: indicazioni per ottenere il beneficio

Per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19 è stato introdotto il Reddito di Emergenza. L’articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto: per i nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020; per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (di seguito anche Rem D.L. 137), previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

Riconoscimento d’ufficio delle ulteriori mensilità di reddito di emergenza

Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.

Nuova domanda di reddito di emergenza

I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem D.L. 137 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020).

Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Quali sono i requisiti?

Per i nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, la verifica dei requisiti avverrà in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020.

In particolare, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020; l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 (“Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e dall’articolo 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”); il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020. Per maggiori informazioni puoi contattare il portale dell’Inps.