Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno di invalidità

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno di invalidità: l’art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie Generale, del 25 maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito di ultima istanza. Viene così eliminata la disparità di trattamento nei confronti dei professionisti che, causa la loro disabilità, beneficiavano di assegni di invalidità erogati dalle loro Casse previdenziali.

Gli avvocati iscritti a Cassa Forense, titolari di pensione di invalidità, che non hanno avuto accesso all’indennità di cui all’art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. “reddito di ultima istanza”) potranno presentare domanda di corresponsione del sussidio entro la data del 31 luglio 2021.

La domanda di pagamento dell’indennità dovrà essere presentata mediante l’apposita piattaforma dedicata al servizio, che verrà a breve attivata sul sito www.cassaforense.it.