Risarcimento del danno dovuto alle vittime di atti illeciti: le modalità di liquidazione

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse recentemente con quattro sentenze gemelle ovvero le 12564/5/6/7  depositate tutte in data 22 maggio 2018 con cui hanno evidenziato le modalità di liquidazione dei danni subiti dalle vittime di atti illeciti e se il risarcimento possa o meno cumularsi con le indennità percepite dagli stessi danneggiati a vario titolo, per lo stesso sinistro.

La regola di principio tracciata dalla Cassazione può essere sintetizzata nel senso che la compensatio lucri cum damno è ammessa nell’ ordinamento quando i due benefici da corrispondere al danneggiato (risarcimento e indennizzo) abbiano il medesimo “collegamento funzionale” ovvero siano finalizzati entrambi a compensare lo stesso pregiudizio patito dalla vittima a seguito dell’atto illecito. Si ricorda a tal proposito che l’istituto della compensazione del lucro con il danno è l’istituto  in base a cui la reintegrazione del patrimonio leso deve corrispondere alla differenza tra il valore attuale e quello che poteva essere se non fosse stato commesso l’illecito. Il danneggiato non può vantare un incremento patrimoniale  acquisito in conseguenza del fatto illecito secondo il cosiddetto principio di indifferenza. 

Nella prima delle quattro sentenze gemelle depositate il 22 maggio 2018 in particolare, la Cassazione esamina se debba essere computata a titolo risarcitorio la pensione di reversibilità ,  arrivando alla conclusione che  la vera causa di tale beneficio debba essere configurata  in una serie di elementi che rappresentano una causale indipendente rispetto alla circostanza che determina la morte del soggetto ovvero nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge.  La pensione di reversibilità derivando da un sacrificio economico del lavoratore  non rappresenta un un gratuito vantaggio economico del de cuius e dunque dei suoi eredi per cui la Cassazione arriva alla conclusione che : «dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’ Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto».

Nelle altre sentenze depositate in data 22 maggio 2018 le Sezioni Unite si sono espresse sull’operare o meno del principio di compensazione tra il risarcimento del danno e altre indennità percepita dal danneggiato .  Quanto all’indennizzo assicurativo percepito in forza di una polizza “danni” che copra lo stesso rischio (12565/18) così come l’importo percepito sotto forma di una rendita Inail a favore del lavoratore infortunatosi nel mentre si rechi al lavoro (12566/18) le Sezioni Unite hanno stabilito che tali importi devono sempre essere sempre detratti dal risarcimento statuito. Secondo la Suprema Corte si tratta di somme di denaro versate con la stessa finalità.
Sempre secondo lo stesso principio, andranno defalcate dal risarcimento le indennità sociali e assistenziali concesse dall’ Inps a favore di chi abbia subito un grave danno alla salute (12567/18).