Reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: rimborso della retribuzione

La circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 ha definito il procedimento relativo alla domanda di rimborso della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, rimborsata dall’Inail nella misura del 60%. Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto le buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso stesso, attestanti le retribuzioni effettivamente corrisposte.

Ai fini del rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del progetto di reinserimento, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale, nel provvedimento con cui autorizza il datore di lavoro alla realizzazione
degli interventi:
– comunica al datore di lavoro che, ove interessato al rimborso, è tenuto a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni corrisposte al lavoratore a partire dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino all’effettiva realizzazione degli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla predetta data. Nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare, la data di manifestazione della volontà coincide con quella della formale acquisizione della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a collaborare con l’Istituto nell’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo.  Nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dal datore di lavoro, invece, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide con quella di presentazione del progetto – sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore – all’Inail se il datore di lavoro si rivolge all’Istituto solo dopo aver predisposto il progetto stesso.

Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro, antecedentemente alla presentazione del progetto, abbia già comunicato all’Inail, d’intesa con il lavoratore, l’intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi di reinserimento, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide, come nell’ipotesi di progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare, con la data di avvenuta sottoscrizione del modulo da parte del datore di lavoro e del lavoratore, trasmesso formalmente alla Sede competente.

A tali conclusioni deve pervenirsi, oltre che sulla base dell’interpretazione letterale della circolare 26 febbraio 2019, n. 6 che fa genericamente riferimento alla data di proposizione del progetto all’Istituto, anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui il datore di lavoro si sia rivolto all’équipe multidisciplinare di I livello. E’ evidente, infatti, che in tali ipotesi il datore di lavoro beneficia del rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte anche per il lasso di tempo occorrente per l’elaborazione del progetto. Nella richiesta di trasmissione delle buste paga, viene precisato che a ciascuna delle predette buste deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci: retribuzione base mensile, “elementi fissi integrativi della paga base (es. EDR, superminimi etc.)”, retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso, importo festività cadenti di domenica, importo prestazioni in natura, vitto e alloggio, importo diaria trasferta, importo indennità/maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività, rateo tredicesima e altre mensilità aggiuntive, percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso. Al riguardo, è stato predisposto un modulo per la comunicazione dei dati retributivi relativi a tutto il periodo del rimborso che dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o suo delegato e formalmente acquisito dalla Direzione regionale o provinciale o Sede regionale, con registrazione di protocollo.

– ricevuta la documentazione da parte del datore di lavoro, adotta il provvedimento con cui è determinata la spesa da imputare alla voce di bilancio U.1.04.03.99.999.07 “rimborso al D.L. del 60% della retribuzione corrisposta al disabile nelle more della realizzazione del progetto di reinserimento lavorativo”. La spesa è determinata nella misura del 60% della sommatoria degli importi calcolati come di seguito specificato:
a) per il periodo compreso tra la data di manifestazione della volontà e la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa, sulla base delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro;
b) per il periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa e la data di realizzazione degli interventi, in base a una previsione calcolata sulla media delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.  Con lo stesso provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa è disposto il primo rimborso avente a oggetto il 60% delle retribuzioni corrisposte tra la data di decorrenza del diritto e quella del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi, come risultante dalla documentazione trasmessa dal
datore di lavoro.
I successivi rimborsi, sulla base della spesa impegnata, sono disposti con cadenza mensile con separati mandati di pagamento da imputare sull’importo complessivamente impegnato con la predetta determinazione di spesa. Una volta realizzato il progetto o, comunque, alla scadenza dell’anno decorrente dalla data di manifestazione della volontà, cessa l’erogazione mensile dell’importo presunto e, a seguito della trasmissione da parte del datore di lavoro delle buste paga corredate dall’estratto, la Direzione regionale provvede alle necessarie verifiche e al calcolo dell’importo a saldo. Qualora alla data di effettiva realizzazione degli interventi l’onere retributivo sostenuto dal datore di lavoro risulti inferiore o superiore rispetto alle previsioni, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale adotta una determina di integrazione o di storno dall’impegno di spesa precedentemente assunto.
– qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per “immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro”attiva il procedimento per il recupero delle somme eventualmente già rimborsate.

Le istruzioni, inoltre, chiariscono che a ciascuna delle buste paga deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci: retribuzione base mensile, “elementi fissi integrativi della paga base (es. EDR, superminimi etc.)”, retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso, importo festività cadenti di domenica, importo prestazioni in natura, vitto e alloggio, importo diaria trasferta, importo indennità/maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività, rateo tredicesima e altre mensilità aggiuntive, percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso. Per la comunicazione dei dati retributivi relativi a tutto il periodo del rimborso è necessaria la compilazione del modulo “Comunicazione dati retributivi”, che deve sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo delegato.