Responsabilità civile

pexels-photoQuando si parla di responsabilità civile si intende un comportamento che viola le norme del diritto privato, ossia di quel ramo del diritto che regola i rapporti tra cittadini. Sono quindi escluse le norme che regolano i rapporti tra cittadini e Stato o Pubblica amministrazione (nel qual caso invece si ricadrebbe nella «responsabilità penale» o nella «responsabilità amministrativa»). La conseguenza è che l’unica conseguenza di un comportamento illecito dal punto di vista civilistico è il risarcimento del danno. Non possono conseguire dalla responsabilità civile né reati, né sanzioni amministrative. Inoltre, la responsabilità civile (a differenza di quella penale o amministrativa) può essere fatta valere solo attraverso un giudizio civile, che inizia a seguito di un atto di iniziativa della parte danneggiata: lo Stato non ha interesse, pertanto, ad avviare una causa per una violazione di norme di diritto privato (ad esempio: distanza tra costruzioni, violazioni di un contratto, inadempimento all’obbligo di pagare una somma di denaro, ecc.). La responsabilità civile può derivare, principalmente, da due tipi di illeciti: responsabilità contrattuale: è la violazione di un accordo stretto tra le parti. Si pensi al caso di una vendita non adempiuta, al mancato pagamento di una fattura, all’esecuzione non a norma di lavori di ristrutturazione, alla violazione delle regole di buona fede per il professionista, l’applicazione di interessi eccessivi da parte della banca, ecc. La caratteristica principale della responsabilità contrattuale è la prescrizione, che si realizza dopo 10 anni (e non 5 come nella responsabilità extracontrattuale). Altro aspetto essenziale della responsabilità contrattuale sta nell’onere della prova che è più agevole per il danneggiato rispetto alla responsabilità extracontrattuale: egli deve dimostrare solo il contratto e l’inadempimento; responsabilità da atto illecito o extracontrattuale: si tratta di tutti gli altri casi, quelli cioè in cui il danno scaturisce da un comportamento non legato a un precedente rapporto contrattuale tra le parti. Si pensi alle tubature del vicino di casa che determinino perdite e infiltrazioni nell’appartamento sottostante, alla violazione delle regole sulle distanze tra costruzioni, a un incidente stradale, a una ingiuria (che oggi non è più reato, ma un semplice illecito civile), ecc. In questo caso la prescrizione è di solo 5 anni (scaduti i quali finisce la responsabilità). In entrambi i casi, la conseguenza principale della responsabilità civile è il risarcimento del danno. La parte “danneggiata” può però ottenere dal giudice una sentenza di condanna ad altre prestazioni di fare o non fare: si pensi all’obbligo di demolizione di un muro troppo alto o troppo vicino, all’insonorizzazione di un impianto troppo rumoroso, alla riparazione di una conduttura. Altre conseguenze della responsabilità civile possono essere, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un immobile per inadempimento del compromesso, l’annullamento di un contratto viziato o di una delibera del condominio presa in violazione delle maggioranze previste dalla legge, ecc.