Responsabilità del direttore sanitario: quali sono i suoi compiti

Secondo la Cassazione il medico-manager è garante dell’assistenza ai malati e del coordinamento del personale. Ha poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico sanitaria. Con la sentenza 32477/2019 i giudici della Cassazione hanno specificato quali sono i compiti e i poteri del direttore sanitario di una casa di cura privata.

Il fatto

La Corte d’Appello, confermando il giudizio del Tribunale, aveva condannato tre medici rispettivamente a un anno e quattro mesi, dieci mesi e otto mesi di reclusione per omicidio colposo art. 589 cod. pen. nonchè al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. L’imputazione, aver provocato la morte della paziente agendo in violazione dei doveri di prudenza, diligenza, perizia e osservanza dei protocolli sanitari e precisamente:

1) avvio delta paziente al parto gemellare senza monitorare puntualmente e dunque trascurando le condizioni di una delle due placente, già risultata previa marginale all’esame ecografico;

2) avvio della paziente al parto cesareo, senza monitorare puntualmente e dunque trascurando le condizioni di anemia già emerse a seguito di esami effettuati e confermate anamnesticamente dalle riferite perdite successive;

3) avvio della paziente al parto cesareo presso la struttura sanitaria priva di emoteca e comunque inidonea alla gestione dell’intervento e delle possibili complicanze su una gestante ad alto rischio a causa della gemellarità, dell’obesità, dei parti pregressi e delle ulteriori condizioni di rischio;

4) omessa installazione di un drenaggio nel cavo pelvico per il monitoraggio della perdita ematica, che di fatto proseguiva in modo abbondante e non visibile (profilo di colpa escluso dal Tribunale);

5) tardivo Invio della paziente in una struttura attrezzata (ospedale), quando la stessa ormai versava in condizioni disperate per lo shock emorragico, trovando la morte nelle ore successive.

Imputati a titolo di cooperazione colposa l’anestesista per l’intervento nel parto cesareo accusato di non aver predisposto un’adeguata scorta di sangue, trascurando i fattori di rischio e determinando un ritardo nella terapia trasfusionale necessaria a evitare l’emorragia letale per la paziente e il direttore sanitario di mancata applicazione della Raccomandazione n. 6 del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 per la prevenzione del decesso materno: per il mancato impedimento dell’effettuazione di parti cesarei nella casa di cura, priva dei requisiti strutturali per gestire le possibili complicanze post partum; per l’omesso stoccaggio in sala parto di sacche di emazie o di plasma proporzionato al numero dei parti assistiti; per l’accettazione di gestanti, senza previsione di adeguate procedure, in assenza di un sanitario di riferi­mento senza preventiva valutazione del diario clinico; per l’omessa organizzazione di periodiche esercitazioni per il trattamento delle emergenze post partum.
La corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione ha respinto il ricorso dei medici, anche se i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, ma vanno condannati alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle intervenute parti civili.

I medici secondo i giudici della Cassazione sono tutti responsabili per i vari comportamenti di violazione dei doveri di prudenza, diligenza, perizia e osservanza dei protocolli sanitari.

Si legge nella sentenza in riferimento alla figura del direttore sanitario: “l’indicazione dei compiti del direttore sanitario risale all’art. 53 della I. 12 febbraio 1968, n. 128, che prevede l’obbligatoria nomina di tale figura professionale in ogni casa di cura privata, prevedendo un rapporto diretto del medesimo col medico provinciale (ora Asl), Il primo ‘risponde personalmente’ [ … ] dell’’organizzazione tecnico-funzionale’ e del ‘buon andamento dei servizi igienico-sanitari’”.

La Cassazione sottolinea i compiti del direttore sanitario: “L’art. 5 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 disciplina le attribuzioni del direttore sanitario, tra le quali vanno evidenziate: a) la previsione degli schemi di norme in­terne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; b) le decisioni sull’impiego, sulla destinazione, sui turni e sui congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell’ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall’amministrazione; c) la vigilanza sul personale da lui dipendente; d) la vigilanza sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell’ospedale e per il mantenimento dell’infermo”.

In via più generale, e utilizzando le parole della Corte, “Al direttore sanitario vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico”.