Responsabilità medica. Non può essere chiamato a risarcire il medico che ha prospettato come valida alternativa il cesareo in clinica privata

Una donna aveva partorito presso una clinica privata, ma nel corso dell’intervento, il feto, in seguito alle complicanze (“sindrome ipossica prenatale in pretermine”, con conseguente “tetraparesi spastica) aveva subito dei danni cerebrali che ne avevano causato l’invalidità.

La donna agiva in giudizio nei confronti della clinica privata e del medico chirurgo per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle complicanze insorte in occasione della nascita della figlia. 

La donna, non era riuscita a dimostrare qualora fosse stata ricoverata presso una struttura pubblica ospedaliera, di essere operata piu’ rapidamente e, comunque, che non si sarebbero verificati ugualmente per la nascitura i danni cerebrali che ne hanno causato l’invalidita’. Della questione si è occupata l’ordinanza n. 6515/2021 della Corte di cassazione.

I ricorrenti ribadivano che data la situazione di pericolo, il medico avrebbe dovuto indirizzare la donna presso una struttura pubblica e/o recarsi immediatamente alla clinica privata per effettuare l’operazione di taglio cesareo, e che la corte di appello avrebbe errato nell’affermare che i danni alla nascitura erano derivati da “altre cause”, essendo invece derivati dalla tardivita’ dell’intervento. Il ricorso veniva rigettato.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, il medico non può essere chiamato a risarcire il danno subito dal nascituro a fronte di alcune complicanze e non può rispondere della lesione fetale per il solo fatto di aver prospettato la possibilità di utilmente recarsi anche presso una clinica privata.