Responsabilità omicidio stradale

imageEsclusa la responsabilità penale per l’evento letale derivante dalla condotta del conducente, laddove si inseriscano fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di causalità preesistente. È quanto deciso dal tribunale di Firenze con la sentenza 1446/2017. L’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per aver cagionato la morte della passeggera a causa della perdita di controllo del veicolo che, uscito di strada, andava a impattare contro il guard-rail di una piazzola di sosta che penetrava nell’abitacolo per tutta la lunghezza del veicolo. Nel caso di specie, la sola violazione della regola cautelare non può considerarsi sufficiente al fine di presumere l’esistenza del rapporto di causalità. L’evento realizzatosi non è una conseguenza normale e prevedibile dell’urto, posto che un impatto di media entità contro un guard-rail ben saldato difficilmente avrebbe causato danni alle persone. Per tali motivi, la morte della vittima deve ritenersi causata dal sopravvenuto e imprevedibile malfunzionamento delle strutture di contenimento, le quali, comportandosi in modo anomalo, hanno causalmente determinato l’evento letale innescando un pericolo nuovo e diverso da quello precedentemente attivato. Pertanto, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, mentre gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica, affinché valuti le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati della corretta installazione e manutenzione delle barriere coinvolte nel sinistro. L’articolo  14 del codice della strada prescrive che gli “enti proprietari” o “concessionari delle strade” devono provvedere: «a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta». In merito all’identica figura base prevista dal nuovo omicidio stradale, il Ministero dell’Interno, con circolare del 25/3/2016, nel fornire indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle attività di polizia in merito al nuovo reato, ha affermato che “il reato ricorre … anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”. In conclusione, la mancata o cattiva manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, risulta idonea a integrare l’ipotesi delittuosa a carico del gestore.