Ripartizioni spese condominiali

imageLa clausola di esonero dalle spese condominiali prevista per il proprietario di appartamenti invenduti, non costituisce una garanzia rispetto a eventuali interventi sulla terrazza a livello che rientra nella sua proprietà esclusiva. Sarà il giudice di merito a decidere caso per caso, trattandosi di una dichiarazione negoziale. La Cassazione torna sul tema della ripartizione delle spese condominiali e lo fa respingendo il ricorso di un condòmino siciliano che – appellandosi all’ex articolo 1123 del Codice civile – sperava di poter evitare il versamento delle spese decise in assemblea per il rifacimento della terrazza di sua proprietà. Nella sentenza 19779 depositata ieri (9 agosto), i giudici della Suprema Corte accolgono l’interpretazione fornita dalla Corte di appello sul caso, che ha preteso la partecipazione dell’uomo nella quota di un terzo (i restanti due terzi sono a carico del condominio), trattandosi di spese che hanno origine non tanto dall’obbligo di contribuzione pro-quota degli oneri di conservazione di parti comuni, quanto dal fatto che la terrazza a livello costituisca il prolungamento dell’appartamento di proprietà dell’uomo. Come già ribadito da numerosi precedenti giurisprudenziali (su tutti la sentenza 9449 delle Sezioni Unite), gli interventi di manutenzione straordinaria su terrazze o lastrichi solari di proprietà esclusiva di uno, sono ripartiti tra tutti i condòmini nella misura – rispettivamente – di un terzo e due terzi. Tale orientamento deriva dalla funzione di copertura che tali manufatti rivestono rispetto a tutti gli altri appartamenti: l’utilitas prevale sul diritto di proprietà. Sui singoli proprietari ricade l’onere in via esclusiva per la riparazione e la manutenzione degli altri manufatti (tra cui le ringhiere), che hanno funzioni diverse dalla copertura a servizio di tutti. Nel caso delle terrazza – si legge nella sentenza depositata ieri – la verifica sull’effettiva necessità dell’intervento manutentivo spetta in via esclusiva all’assemblea (quale organo sovrano della volontà dei condòmini). Tale verifica esula dal controllo di legittimità del giudice, il quale è invece chiamato a dirimere le questioni in merito alla applicabilità o meno della clausola di esonero. Che nel caso di Acireale è stata cassata.