Risarcibilità colpo di frusta. L’ ultima sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l’ordinanza n. 26249/2019, pubblicata il 16 Ottobre 2019, si è pronunciata sulla risarcibilità del c.d. “colpo di frusta” provocato da un incidente stradale.

I fatti

Un soggetto riportava lesioni personali a seguito di un sinistro stradale e conveniva davanti al Giudice di Pace di Afragola per chiedere la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Il giudice con sentenza del 31 ottobre del 2013 n.1493 accoglieva domanda dell’infortunato di risarcimento dei danni patiti ; tuttavia, riteneva che tale danno fosse consistito unicamente in due giorni di invalidità temporanea, pregiudizio che veniva liquidato nella somma di 100 euro.

La sentenza venne appellata dal soccombente

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 6 marzo 2017 n. 654, aveva rigettato il gravame ritenendo: “impossibile liquidare il danno lamentato dall’attore, poiché le lesioni che questi dichiarava di aver sofferto “non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”, ai sensi dell’art. 32, comma 3 quater, del d.l. 21.1.2012 n. 1 (convertito dalla l. 24.3.2012 n. 27)”.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione. Col primo motivo il ricorrente lamentava, invocando il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 32 Cost. e articoli 2043 c.c..

Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avrebbe deciso la causa sottopostagli applicando norme costituzionalmente illegittime, e cioe’ il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, commi 3 ter e 3 quater. Tali norme, impedirebbero il risarcimento del danno permanente alla salute causato da sinistri stradali, se di lieve entita’ e non suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo.

Il riportato motivo veniva ritenuto inammissibile in quanto, rileva la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto insussistente il danno lamentato e non perché lo stesso non è stato strumentalmente accertato.

Infatti, chiariva la Corte di Cassazione, avendo il Tribunale fatto esplicitamente proprie le conclusioni rassegnate dal C.T..U. – secondo il quale era “impossibile” determinare l’esistenza di danni permanenti – appare ultroneo ed irrilevante il richiamo compiuto nella motivazione della sentenza impugnata all’art. 32, comma 3 quater, del D.l. n. 1/12. Pertanto,affermava il principio in forza del quale: “un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile. Rectius, non è nemmeno un danno in senso giuridico”.

Riteneva il Collegio che il medesimo motivo veniva inoltre ritenuto infondato in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 32, comma 3 ter, del D.L. n. 1/2012 “si limita a richiamare il rispetto dei propri doveri di zelo solerte da parte di quanti (medici, legali di parte e d’ufficio, avvocati, magistrati) siano chiamati a stimare e liquidare il danno alla salute “ e, di conseguenza, non pone limiti alla risarcibilità del danno alla salute ed alla prova dello stesso.

L’articolo 32 Decreto Legge cit. è semplicemente una norma che ribadisce un principio gia’ insito nel sistema, e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole; e che per contro non e’ nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili.

I magistrati concludevano che “l’art. 32 D.L. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce “norme in senso lato”, cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme. Tale norma va intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione, ovvero: l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali. Si tratta, sottolinea la Corte, di criteri fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi. L’art. 32, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell’ordinamento: quello secondo cui l’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima”.
Col secondo motivo il ricorrente lamentava sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5; sia quello di violazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (assume violati, da parte del Tribunale, gli articoli 32 Cost. e 2043 c.c.).
La Corte di Cassazione rigettava il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente lamentava il mancato esame di un fatto decisivo, nello specifico rappresentato da una radiografia e stabiliva: “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto torico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevati /Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”.
In ogni caso; “a) lo stabilire se una persona abbia o meno patito postumi permanenti on è una questione di diritto, ma è l’accertamento di un fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità; b) la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi omessa, avendo il tribunale affermato essere “impossibile” accertare l’esistenza di un danno permanente, e costituendo tale affermazione una motivazione chiara ed inequivoca”.
Cassazione, VI civ., ord. n. 26249/2019