Risarcimento in caso di sinistro causato da animale randagio. Chi deve provvedere?

È di poche settimane fa l’ordinanza della III sezione civile della Corte di Cassazione, n. 22522/2019, con la quale si individuano gli enti responsabili e onerati del risarcimento dei danni in caso di sinistri stradali cagionati da animali privi di custodia.

Il caso di specie, da cui la Corte si è mossa per affermare quanto segue, riguardava un sinistro avvenuto nei pressi della città di Benevento, in cui un automobilista aveva riportato ingenti danni alla sua autovettura a causa di un cane randagio.

In primo grado il ricorrente aveva citato in giudizio la ASL di Benevento, la quale lamentava difetto di legittimazione passiva, e che a sua volta chiamava in causa il Comune. Il Giudice di Pace, accogliendo la richiesta dell’istante, condannava in solido la ASL e il Comune a risarcire all’automobilista i danni effettivamente subiti.

 Il Tribunale di Benevento, adito in appello dalla ASL in via principale ed in via incidentale dal Comune di Benevento, accertava che il cane fosse randagio, e che sussistesse la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, della ASL onerata della vigilanza sugli animali randagi e del Comune gravato del compito di predisporre l’organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti.

In Cassazione, la Suprema Corte, rigetta ancora una volta, le censure mosse dall’ ASL nei confronti delle sentenze dei gradi precedenti. L’ASL lamentava, infatti, l’errata interpretazione della normativa regionale e nazionale, secondo la quale non sussisterebbe a carico della stessa un obbligo di controllo continuo del territorio comunale, bensì unicamente un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione, dovendosi ritenere responsabile,quindi, il solo Comune.

Il collegio di legittimità, nel dichiarare inammissibili le censure del ricorrente, ha però sottolineato che con la L. 14 agosto 1991, n. 281 è stato  demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e, nel caso di specie, la Regione Campania aveva affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre aveva riservato ai Comuni il compito di costruire e risanare canili in cui poter dare riparo ai cani catturati ( L. 24 novembre 2001, n. 16,).

È chiaro, in base al richiamo della norma, come non possano trovare in alcun modo accoglimento le doglianze proposte dal ricorrente; in più, oltre al caso di specie in cui è presente un chiaro riferimento normativo, la Corte esprime un limpido principio di diritto che è quello di “…radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo… avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017)”.

Spetta quindi alle ASL provvedere, in caso di sinistri cagionati da animali randagi sfuggiti al loro controllo, al risarcimento dei danni subiti dal malcapitato.

Federica De Angelis