Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali: le tabelle

L’Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2021. Nella circolare dell’Inps si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Nella G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2019”. La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

– prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;

– prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;

– prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;

pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L’ANNO 2020

L’articolo 1 del decreto citato ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020. Conseguentemente, si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Come riporta la tabella dell’Inps:

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2020 515,58 € 293,90 €
IMPORTI ANNUI 6.702,54 € 3.820,70 €

INDICE DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO PER L’ANNO 2021

L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2021 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2021 515,58 € 293,90 €
IMPORTI ANNUI 6.702,54 € 3.820,70 €

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

 

  Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2020 379,33 € 4.931,29 € 460,28€ 5.983,64 €
1° gennaio 2021 379,33 € 4.931,29 € 460,28€ 5.983,64 €
  Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2020 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €
1° gennaio 2021 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

PRESTAZIONI A FAVORE DEI MUTILATI, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI (CATEGORIA 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

 

dal

limite di reddito annuo personale importo mensile
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori Invalidi, sordomuti Ciechi parziali Ciechi assoluti
1.1.2020 16.982,49 € 4.931,29 € 287,09 € 213,08 € 310,48 €
1.1.2021 16.982,49 € 4.931,29 € 287,09 € 213,08 € 310,48 €