Rivalutazioni pensione e calendario per l’anno 2020

L’Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.

La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

– prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;

– prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;

– prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;

– pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

Per i vari aumenti delle prestazioni assistenziali è possibile controllare la circolare n.147 dell’Inps

Il calendario per le pensioni:

Mese Poste Italiane Istituti di credito
Gennaio 3 3
Febbraio 1 3
Marzo 2 2
Aprile 1 1
Maggio 2 4
Giugno 1 1
Luglio 1 1
Agosto 1 3
Settembre 1 1
Ottobre 1 1
Novembre 2 2
Dicembre e tredicesima 1 1

L’istituto previdenziale ricorda che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile