Sanità, proroga incarichi ai pensionati

L’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022), entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, l’articolo 4, comma 7, stabilisce che il termine previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza), come differito dall’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (proseguimento degli incarichi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2021), è prorogato al 31 marzo 2022.

Il successivo comma 8 dell’articolo in argomento interviene sulla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui prevede che la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022. L’Inps comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).