Sei stato licenziato oralmente? Quale tutele spettano al lavoratore

Sei stato licenziato oralmente? Il licenziamento è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta. Il dipendente deve sempre ricevere una comunicazione scritta.

Il licenziamento verbale, secondo le recenti sentenze della Cassazione dà diritto ad ottenere il risarcimento del danno, in base anche le difficoltà dovute alla ricerca di un nuovo impiego.

La giurisprudenza con la sentenza n. 2906 del 29/03/1996 ha stabilito che nella liquidazione del danno, il giudice deve tener conto anche dell’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione, a nulla rilevando la diversità soggettiva tra colui che è tenuto al suddetto risarcimento ed il soggetto tenuto ad erogare l’indennità di disoccupazione.

Nondimeno il lavoratore è tenuto ad esplicitare la propria disponibilità a continuare a svolgere le prestazioni lavorative deducibili dal contratto, diversamente venendo meno il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace sino a quello della effettiva riassunzione in favore del solo risarcimento del danno da determinarsi secondo le comuni regole in materia di inadempimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 08-05-2018, n.10968, si è espressa in questo modo. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta, imposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 2, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, nè la qualità di imprenditore del datore di lavoro, nè il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio).

In particolare, la Corte ha ribadito che il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto.

Per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le operae e, cioè, l’offerta della prestazione lavorativa (tale consolidato orientamento appare anche confermato dalle recenti Sezioni Unite n. 2990 del 2018.