Semaforo giallo? La sanzione non è esclusa

Al semaforo scatta il giallo e non riesci ad arrestare la corsa della tua auto?

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 567 dell’11 gennaio 2019 hanno stabilito che la breve durata della luce gialla non esclude la sanzione.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche indica un tempo di 4 secondi del giallo, da incrementare congruamente in presenza di mezzi pesanti e di tratti in salita. Se passo con il giallo rischio una sanzione?

I fatti. A una automobilista veniva elevato verbale redatto dalla Polizia Municipale in cui si accertava la violazione del C.d.S., art. 146, comma 3.

La donna alla guida dell’autovettura proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, sostenendo che la durata di proiezione della luce semaforica gialla fosse stata di tale brevità da non consentire l’arresto in sicurezza del veicolo all’apparire della luce rossa.

Il Giudice adito non accoglieva il ricorso, in quanto riteneva non provato quanto affermato dalla ricorrente. La signora allora ricorreva in appello.  Anche il Tribunale, con sentenza n. 927 del 2017, rigettava l’appello ritenendo, da un lato, un semplice errore materiale, la non corretta indicazione della targa del veicolo; la mancanza di riscontro di prova circa l’effettiva insufficiente durata semaforica che innescava la violazione contestata. Precisava, altresì, che il Codice della Strada non dispone nulla circa una durata determinata per la proiezione delle segnalazioni semaforiche luminose.

La signora alla guida dell’autovettura proponeva ricorso in Cassazione lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della valutazione della durata semaforica gialla e che inoltre l’Amministrazione avrebbe anche dovuto dimostrare che i tempi di permanenza del semaforo giallo erano stati adeguati.

I giudici della Corte dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che il Tribunale giustamente ha escluso l’asserita insufficiente durata della luce semaforica: il Tribunale ha escluso l’asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla sia perché al cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale la durata della luce gialla sarebbe risultata adeguata ai sensi della Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 200″.

Inoltre, gli organi di polizia attestavano il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa depositando in primo grado il certificato di omologazione e il verbale di collaudo e di verifica annuale.

Il Tribunale ha anche accertato che dal primo dei tre fotogrammi costituenti il compendio fotografico risultava come la luce rossa del semaforo era già scattata ancor prima che il veicolo attraversasse la linea semaforica, e il conducente abbia avuto il tempo necessario per effettuare l’arresto del veicolo in sicurezza.

La Corte in questa caso ribadisce che va premesso il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza -nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 567 dell’11 gennaio 2019