Sentenza Rider: azienda di food delivery perde la causa, riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

Una sentenza “storica” che ha segnato una rivincita per il mondo dei lavoratori e soprattutto dei rider. La svolta arriva da Palermo dove per la prima volta viene riconosciuto da un Tribunale italiano il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, di un rider di 48 anni. L’uomo ha vinto la causa contro una famosa azienda di food delivery, che ora dovrà assumerlo come lavoratore dipendente.

I fatti

Con ricorso depositato il 29/07/2020, il ricorrente, premesso di avere svolto attività di ciclofattorino (id est “rider”) in favore della azienda di food, sin dal 28 settembre 2018, dedusse di avere prestato attività lavorativa in forma continuativa sino al 3.03.2020, quando venne disconnesso dalla piattaforma e mai più riconnesso alla medesima, nonostante le sue ripetute fondate richieste, e impugnò la condotta datoriale quale licenziamento orale, discriminatorio e ritorsivo, in relazione alle legittime richieste poco prima avanzate nei confronti della società, di fornitura dei DPI e di applicazione di condizioni di lavoro più trasparenti e favorevoli, minacciando azione giudiziaria; rivendicò la natura subordinata del rapporto di lavoro, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase di esecuzione degli ordini ricevuti. Descritto il modello organizzativo imposto dalla società convenuta, il ricorrente dedusse, infatti, che l’azienda, non consente alcuna autonomia in sede di ritiro e consegna dei prodotti e nella determinazione del corrispettivo, dando luogo ad una subordinazione in fase di attuazione del rapporto, e che tutta l’attività del ciclofattorino è caratterizzata dall’assenza di autonomia, da un puntuale e dettagliato coordinamento da parte della convenuta e da sanzioni e penalizzazioni atipiche in caso di scostamenti dal modello organizzativo. Chiese, quindi, in principalità di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato ed in subordine quale collaborazione eteroorganizzata, ex art. 2 del d.lgs 81/15, che impone, in ragione della equiparazione normativa (Cassazione, 24
gennaio 2020 n. 1663), l’applicazione ed il rispetto della disciplina del lavoro subordinato.

Chiese, quindi, oltre che l’applicazione della normativa sui licenziamenti nulli, altresì l’applicazione, anche per via equitativa, della disciplina di settore prevista dal CCNL (Trasporti e Logistica o in subordine Commercio e Terziario), nonché il riconoscimento come tempo di lavoro delle frazioni temporali nella quali è stato “a disposizione della società” in attesa di ricevere un ordine ovvero è stato impegnato in attività ausiliarie, proponendo domanda di condanna al pagamento di differenze retributive.

Da ultimo il ricorrente richiese l’applicazione della speciale sanzione prevista dall’art. 47 ter d.lgs 81/15, per il comportamento omissivo della convenuta rispetto alle informazioni essenziali per la tutela dei propri diritti che egli aveva sollecitato. In particolare, il ricorrente espose in punto di fatto l’organizzazione datoriale, le caratteristiche della piattaforma, le modalità di esecuzione della prestazione da parte dei riders e quelle di svolgimento del proprio rapporto di lavoro, delle quali documentò.

Il ricorrente: In via principale chiedeva di “Accertare e dichiarare la natura subordinata o, in subordine, etero – organizzata ex art. 2 del d.lgs 81/2015, del rapporto di lavoro, ovvero dei rapporti di lavoro intercorsi, nel periodo dal 5 ottobre 2018 al 4 marzo 2020 o altre date di giustizia e per l’effetto ritenuta l’insufficienza del compenso percepito dal ricorrente e la retribuibilità del tempo nel quale il ricorrente era a disposizione per svolgere attività in favore della convenuta, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all’inquadramento nel 5 livello del CCNL logistica e trasporti, ovvero, in subordine, al 6 livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ed in ogni caso, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., art. 2099 c.c. ed ex art. 432 c.p.c., condannare per i titoli e le ragioni di cui al ricorso la società”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando e preliminarmente eccependo la decadenza del ricorrente dall’impugnativa di licenziamento e chiedeva  il rigetto delle domande relative alla qualificazione del rapporto come subordinato e come collaborazione ex art. 2 D.L.vo 81/2015.l giudice ha disposto un risarcimento del danno dal giorno della disconnessione al giorno della effettiva reintegra e la differenza retributiva tra quanto guadagnato dal rider con il contratto autonomo e quanto gli sarebbe spettato con un contratto di lavoro subordinato.

Il Giudice, con una sentenza “storica” dichiara che tra il ricorrente e la società intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 5.10.2018, con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di ciclofattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande, a domicilio, da inquadrare nel VI livello del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi. Dichiara inefficace il licenziamento oralmente intimato al ricorrente dalla società convenuta mediante il suo perdurante distacco dalla piattaforma aziendale dal 3.03.2020 in poi e sino al 12.06.2020 e condanna la stessa, in persona del suo legale rappresentante protempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con l’inquadramento e le mansioni sopra indicati, nonché al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. che avrebbe dovuto percepire, pari a € 1.407,94 mensili, dal 4.03.2020 sino all’effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali.