Si può essere esonerati dalla visita fiscale? Ecco tutti i casi

Le visite fiscali cosa sono?

Le visite fiscali sono effettuate da parte di un medico incaricato dall’Inps che deve verificare se un dipendente è malato.

Dopo l’istituzione del cosiddetto Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dal 1° settembre 2017, (riforma Madia della pubblica amministrazione), è stato successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Madia-Poletti che contiene l’attuazione della nuova normativa e spiega come funziona la visita fiscale. Tra le novità, la possibilità di visite fiscali sistematiche e ripetute anche più volte nell’arco della stessa giornata, durante i giorni festivi o di riposo sui dipendenti assenti dal lavoro. Le ore di reperibilità sono 7 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e lavoratori del privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso il luogo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale.

I casi di esonero

Ci sono dei casi in cui si può essere esonerati dalla visita fiscale e dunque non si è tenuti a fornire reperibilità per consentire che la visita abbia luogo.

Si può essere esonerati dalla visita fiscale dal proprio medico, col codice E: inviando il certificato medico all’Inps tramite procedura telematica, il medico può infatti segnalare all’Istituto di previdenza che il lavoratore versa in una situazione, contrassegnata appunto dal codice E, per la quale il certificato medico viene automaticamente escluso dalla banca dati che elenca i dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale e che regola di conseguenza lo svolgimento delle visite stesse. L’esclusione in seguito a codice E viene comunque vagliata dall’Inps ed il codice E non può essere richiesto dal lavoratore (è il dottore a valutare se sia il caso di inserirlo).

La visita fiscale è esclusa in automatico in una serie di casi, in cui effettivamente non è necessaria o possibile. I casi di esonero automatico secondo la circolare dell’Inps sono rappresentati da:

  • ricovero presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può ricevere la visita fiscale, né all’interno della struttura, né, ovviamente, presso la propria abitazione);
  • esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (gravi patologie cardiache, patologie oncologiche, per esempio);
  • infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (casi in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità; l’Inps ha chiarito che la riduzione della capacità lavorativa deve essere almeno del 67%).

Ci sono infine casi di assenza giustificata alla visita fiscale, per i quali non si gode di esonero dalla visita ma si gode di periodi nei quali non si è tenuti a garantire la reperibilità per consentire lo svolgimento della visita. Quando ci si sottopone a terapie e visite mediche che possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità; ci si reca in farmacia per acquistare una medicina per se stessi.