Smart working: a chi è riconosciuto

In quali casi si ha diritto allo smart working (o lavoro agile)? Vediamo di rispondere a questa domanda. Innanzitutto, ai lavoratori dipendenti con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto allo smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle richieste per lo smart working.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.