Sospensione dei versamenti e alcune misure fiscali adottate dal Governo

Con il Decreto Rilancio, il Governo ha sospeso i versamenti di ritenute, tributi e contributi. Andiamo a vedere quali sono i maggiori vantaggi per il contribuente.

Con il Decreto Rilancio vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

La sospensione dei versamenti fino al 16 settembre 2020. Sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti vengono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche) a condizione che, nel mese di riferimento, vi sia stato un calo di almeno il 50% del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La misura si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (e agli enti non commerciali in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali) con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 fino a 5 milioni di Euro. La soglia non opera nel caso degli alberghi. L’agevolazione si estende anche ai contratti di leasing o di concessione e ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda (con credito di imposta pari al 30% in ragione del fatto che il canone complessivo pagato include anche altre voci diverse dai fitti).

Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Rinvio al 1° gennaio 2021 della precompilata IVA: conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Proroga termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.