Sospensione pignoramenti su redditi da lavoro

L’INPS, con il messaggio 17 giugno 2020, n. 2479, chiarisce che la sospensione e la conseguente disponibilità delle somme da parte del debitore esecutato, riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020.

Il decreto-legge 19 maggio 2020 cosiddetto decreto Rilancio, ha previsto la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Ambito di applicazione

Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:

– NASpI

– DISCOLL

– Disoccupazione Agricola

– Anticipazione NASpI

– TFR del Fondo di Garanzia.

– Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)

– Malattia e maternità.

Gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo

Durante il periodo interessato dalla sospensione, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.

Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi. Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione. Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.