Sostanze dopanti utilizzate dai farmacisti: obbligo entro il 31 gennaio

I farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2020, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2019.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2020.

Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

– quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa

– quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)

– quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale

– quantità di derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico

– quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo. Per inserire i dati compila il modulo del Ministero della Salute on line.