Sostegno ai lavoratori: i provvedimenti del governo

Le misure del governo in favore dei lavoratori in questa fase emergenziale legata al Coronavirus. Con uno stanziamento di 10,4 miliardi di euro viene garantita la tenuta dell’occupazione e dei redditi, potenziando l’intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti.

Analoga attenzione è rivolta a quelle condizioni lavorative che per la loro natura autonoma o atipica non hanno generalmente accesso ai principali ammortizzatori sociali. A tal fine si è intervenuti per assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori non coperti dalla Cassa integrazione in deroga, come gli stagionali, inclusi quelli del settore del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato.

Come riporta il Ministero dell’Economia e delle Finanze queste i provvedimenti in favore dei lavoratori:

La Cassa integrazione in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria.

Nel Fondo Integrazione Salariale che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti ed è prevista una deroga al limite di tiraggio.

Indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Vengono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fra cui il licenziamento per motivi economici.

Il Fondo residuale viene incrementato di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 500 euro, compresi i professionisti ordinisti.

Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro – Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Incentivi ai lavoratori – Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).

Viene previsto l’utilizzo degli operatori impiegati in servizi socio-assistenziali dei Comuni.

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico: congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% trattamento retributivo; in alternativa, voucher da 600 euro.

Incremento, in caso di handicap grave, fino a 12 giorni del permesso retribuito per i fruitori della legge 104.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per il settore pubblico e per quello privato è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sia equiparato alla malattia.