Spese processuali a carico di Equitalia

hammer-611582_1920La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto le ragioni di un contribuente che, pur risultando totalmente vittorioso in secondo grado – in cui il Giudice aveva annullato la cartella esattoriale per il bollo auto notificatagli da Equitalia – si vedeva tuttavia condannato a pagare parte delle spese processuali, per averne la Ctr disposto la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. E ciò – lamenta il ricorrente – sulla base di una supposta soccombenza reciproca tra l’esito del giudizio di primo grado (ove il contribuente era risultato soccombente) e l’esito del giudizio d’appello, nel quale si era integralmente riformato il primo verdetto a suo favore. Ragioni, queste ultime, che secondo la Corte Suprema non sono idonee a far luogo alla compensazione delle spese di lite, laddove la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno dello stesso giudizio, e non tra quello di primo e secondo grado. Tant’è che – si legge ancora nell’ordinanza n. 20261 del 22 agosto 2017 – il contribuente/ appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio di appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado, e quindi alle spese del doppio grado di giudizio (dunque, interamente a carico di Equitalia).