Spese sanitarie “miste”e imposta di bollo: nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica via Sdi. Chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l’imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall’operazione?

L’Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi, che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Esterometro: esonerati i forfetari

La circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Fattura extra Sdi anche per spese “miste”

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Chiarimenti sulla data di emissione

Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Le fatture e l’imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.