Tassi di interesse usurari

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Il cliente di una banca chiese l’accertamento  dell’illegittimità  ed  illiceità per usurarietà  sopravvenuta del pattuito tasso d’interessi corrispettivi relativi al mutuo. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda, sul presupposto che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono  promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del  loro pagamento. Il cliente ricorreva in Cassazione. Si registrano, in seno alla Suprema Corte, diversità di opzioni interpretative, formatesi anche successivamente all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica introdotta dall’art. l, comma l, del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella legge n. 241 del 2001, ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002. Nell’art. l sopra citato, è affermato che s’intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Una delle opzioni interpretative esclude che, all’esito dell’interpretazione autentica intervenuta ex art. l d. n. 394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del 2001, il superamento, in corso di esecuzione del rapporto, del tasso soglia degli interessi corrispettivi, originariamente convenuti in modo legittimo, possa determinare ex art. 1339 e 1418 cod. civ. la riduzione entro i limiti stabiliti dalla legge (così come integrata dai d.m. periodicamente emanati e contenenti la determinazione del tasso predetto per le diverse tipologie contrattuali cui esso è applicabile). Viene valorizzato il dato testuale dell’art. l ed in particolare la locuzione “indipendentemente dal loro pagamento”. La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto, nonostante l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto, successiva alla sua instaurazione, ne indichi la natura usuraria a partire da quel momento in poi. Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della 1. n. 108 del 1996, ha trovato conferma nel 2016 con la sentenza n. 801 (preceduta da Cass. n. 480 del 2003; 6514 del 2007; 26499 del 2009). Successivamente a tale pronuncia tuttavia, sostenuto da un rilevante numero di precedenti anche recenti (Cass. 2140 del 2006, con espresso riferimento alla norma d’interpretazione autentica, 17854 del 2007; 602 del 2013 e 6550 del 2013), si è affermato un orientamento contrario, con la pronuncia n. 17150 del 2016,secondo la quale “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 della 1. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia “ex nunc” delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito”. Alla luce di questo orientamento, la norma d’interpretazione autentica contenuta nel citato art. l del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del 2001, secondo la quale la valutazione dell’usurarietà del tasso d’interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito originariamente, non elimina l’efficacia del rilievo dell’illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia, ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all’art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. Pertanto ove il rilievo dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex art. 2 legge n. 108 del 1996. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04/04/2017 n° 9405