Togliere la cintura quando si è nel traffico? Cosa dice la Cassazione

Sei fermo nel traffico e ti togli la cintura di sicurezza? Una recente sentenza della Corte di Cassazione numero 20230/2018 ha confermato che la breve sosta di un veicolo nel traffico non può essere considerata una condizione tale da legittimare l’esonero dall’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del guidatore.

L’uso della cintura anche durante una “breve sosta”

Il Tribunale ha rilevato che l’uso della cintura di sicurezza si esplica anche durante una “breve sosta” nell’ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a prevenire il rischio di tamponamento. Trattasi di accertamento di fatto, che non puo’ costituire oggetto di rivalutazione da parte della Corte di cassazione.

Peraltro, come ricordato dalla Corte di Cassazione la condizione di stasi, o di moto, del veicolo, in quanto necessariamente presupposta dalla contestazione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, costituisce oggetto diretto dell’accertamento eseguito dai verbalizzanti, e quindi non puo’ essere posta in discussione se non attraverso la querela di falso.
In argomento, occorre ribadire il principio per cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa e’ ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non e’ suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorieta’ oggettiva, mentre e’ riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che e’ diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009, Rv. 609190; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2010, Rv. 610808; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2 434 del 02/02/2011, Rv. 616575; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013, Rv. 624937).