Trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale

La legge 17 dicembre 2021, all’articolo 11-bis, comma 1, ha introdotto nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale. La norma dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicura la copertura dei relativi oneri finanziari.

L’Inps  con il messaggio 23 dicembre 2021, n.4624 si forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale e sono in esso contenute le diverse casistiche conseguenti al differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale .

In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

– Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.

Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;

– Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria.

Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica. Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante. Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.