Variazione importi Indennità antitubercolari

Con la circolare n.5 del 21 gennaio 2020 dell’Inps fa riferimento alle variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari.

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

  1°gennaio 2019  1°gennaio 2020
  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
 

€ 13,43

 

€ 13,48

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975
 

€ 6,71

 

€ 6,74

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)
 

€ 22,38

 

€ 22,47

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
 

€ 11,19

 

€ 11,23

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
€ 90,32 € 90,68

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020, con i nuovi importi. Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.

L’aggiornamento dsarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.