Con la circolare n.5 del 21 gennaio 2020 dell’Inps fa riferimento alle variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari.
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1°gennaio 2019 | 1°gennaio 2020 | |
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€ 13,43 |
€ 13,48 |
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€ 6,71 |
€ 6,74 |
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€ 22,38 |
€ 22,47 |
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€ 11,19 |
€ 11,23 |
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€ 90,32 | € 90,68 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020, con i nuovi importi. Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.
L’aggiornamento dsarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.