Visto d’ingresso: nuove regole per i soggiorni brevi

Facilitare gli ingressi per soggiorni brevi , rafforzare gli standard di sicurezza e legare ulteriormente il rilascio dei visti alla collaborazione dei Paesi non Ue nel contrasto delle migrazioni irregolari. Queste le direttrici principali della riforma approvata il 17 aprile a Strasburgo dal Parlamento Europeo. 
In sede di applicazione del regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l’esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente.
I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:
a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;
b) due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;
c) cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.
Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata.
Tra le novità della riforma, alcuni accorgimenti riguardano i soggiorni brevi tra i 26 Paesi Schengen per massimo 90 giorni a semestre e vengono normalmente utilizzati per turismo, affari, commercio e brevi corsi di studio.
Tra le novità del testo approvato dagli eurodeputati, ci sono procedure più flessibili, un ritocco al rialzo delle tariffe e l’introduzione di meccanismi di condizionalità con la collaborazione nei rimpatri degli irregolari. In particolare: i viaggiatori potranno presentare le domande da sei mesi (rispetto ai tre attuali) a 15 giorni prima del viaggio, i marittimi anche nove mesi prima; il costo del visto salirà a 80 euro (oggi è 60), queste  risorse aggiuntive dovrebbero permettere ai consolati di assicurare controlli i necessari anche dotandosi di migliori strumenti informatici. enti e ricercatori continueranno a essere esentati dal pagamento; uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale; i viaggiatori frequenti con una “storia positiva”, cioè quelli che in passato hanno rispettato le scadenze dei loro visti d’ingresso, potranno avere visti per ingressi multipli con validità gradualmente crescente con uno a cinque anni; la conservazione e l’uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione; le procedure per l’esame delle domande di visto saranno più restrittive o più generose su aspetti come tempo massimo di esame, validità del visto, costi e esenzioni dal pagamento, anche in base alla cooperazione del Paese d’Origine del viaggiatore nei rimpatri e nella riammissione degli irregolari.