Vitalizio Vittime del Dovere

cassazione-corte-2-600x400La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 7761/2017, ha definitivamente affermato il seguente principio di diritto: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”. La Corte di Cassazione si è espressa su un’annosa questione che vedeva contrapporsi due diversi orientamenti: da un lato la tesi, sostenuta dalle Amministrazioni, ovvero che l’assegno vitalizio per le Vittime del Dovere e soggetti equiparati dovesse essere corrisposto con importo pari a 258,00 € soggette a perequazione, stante il tenore letterale della norma estensiva del beneficio, mentre dall’altra la convinzione, sempre sostenuta dall’Avv. Bava e dall’Associazione Vittime del Dovere, che un tale beneficio non dovesse essere attribuito in maniera differenziata pertanto di importo pari a 500,00 € soggette a perequazione, considerando l’intento equiparativo perseguito dal Legislatore e l’effetto spesso grottesco causato dall’applicazione del diverso orientamento. Oggi la conferma che l’interpretazione proposta e sostenuta dall’Associazione è stata riconosciuta come quella giuridicamente corretta.