Voucher per servizi di baby sitting: modalità di compilazione della domanda

Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio e alle modalità di compilazione della domanda.

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.

Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euroda utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.

Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge).

Al comma 7, dell’articolo 23, è stabilito infine che “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari”. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.

Come presentare la domanda?

Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale  www.inps.it  al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.