Chirurgia estetica

surgery-676375_1920La mancata o l’omessa informazione circa le possibili conseguenze di un intervento di chirurgia estetica determinano una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente. Di conseguenza, se il medico non ha fornito tutte le informazione sui rischi e sulle complicanze possibili del tipo di intervento cui il paziente intende sottoporsi e queste si verificano, egli è tenuto al risarcimento del danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato. Questo è quanto chiarito dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza 393/2017 All’origine della controversia vi era un intervento chirurgico di addominoplastica cui si era sottoposta una donna presso una casa di cura privata. In seguito all’intervento, però, la donna era costretta a fronteggiare delle complicanze che non le erano state opportunamente preventivate dal medico: dolori addominali, continua fuoriuscita di siero, formazione di un’ampia e vistosa cicatrice. Conseguentemente, la donna citava in giudizio il medico per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dall’insufficiente informazione e dalla cattiva esecuzione dell’intervento chirurgico, non trovando accoglimento della sua domanda dinanzi al Tribunale. I giudici d’appello cambiano però il verdetto ritenendo sussistente un danno non patrimoniale cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato della paziente in ordine all’esecuzione dell’intervento. Per la Corte, infatti, dalle risultanze probatorie emerge l’assenza di un’adeguata informazione sulle possibili «complicanze dell’intervento di addominoplastica, in particolare alla possibile formazione del sieroma, delle aderenze cicatriziali e della cicatrice ipertrofica». E, secondo i giudici, tale obbligo informativo non può essere ritenuto integrato dalla consegna della brochure informativa dal contenuto generico, né tantomeno dalla mera sottoscrizione del documento denominato “consenso informato”, che nulla specifica circa i rischi dell’intervento. A ciò va aggiunto che in materia di chirurgia estetica, ove il paziente «insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute», è ancor più evidente l’importanza di una informazione «puntuale, completa e capillare» onde consentire la scelta di correre il rischio di un peggioramento delle condizioni estetiche. Per i giudici, in sostanza, tale omissione dell’informazione sui rischi dell’intervento ha configurato una privazione della libertà di autodeterminazione della paziente e, dunque, un danno risarcibile.