Copia pass invalidi

disabled-1458754_1280Si fa sempre più corposa la giurisprudenza impegnata nella qualificazione della condotta consistente genericamente nel fotocopiare un determinato documento oppure nell’alterarne la copia. Sia il Giudice monocratico di Milano che la Corte d’Appello meneghina riconoscevano la penale responsabilità dell’imputata, rea di aver fotocopiato un permesso per invalidi -che le era stato legittimamente rilasciato nel 2009- e di aver esposto tale fotocopia su di un veicolo noleggiato in occasione di un suo viaggio a Milano per motivi di lavoro. La condotta, ad avviso dei giudici di primo e di secondo grado, avrebbe infatti integrato gli estremi del reato di cui agli artt. 477-482 c.p. Nel ricorso per Cassazione successivamente proposto dal difensore dell’imputata, si evidenziava specificamente la sussistenza di un errore interpretativo: la condotta tenuta materialmente non poteva rientrare nel concetto di “contraffazione”, visto che, da un lato, non si poteva riscontrare l’alterazione di un documento autentico nè la riproduzione di un documento non esistente (l’imputata, come già visto, era effettivamente e legittimamente titolare di un pass invalidi), mentre dall’altro lato la falsificazione era smentita dal mancato utilizzo della fotocopia contestata come atto originale. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (n.18961/2017)condivide in pieno la tesi prospettata dalla ricorrente. La Suprema Corte non dimentica quanto già ribadito da quella specifica e precedente giurisprudenza consolidatasi proprio con riferimento al caso dell’utilizzo di fotocopia di un pass invalidi: “…se è vero che la fotocopiatura a colori del tutto simile all’originale può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante– si legge nella sentenza n° 18961- è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo”. La  particolari figure, quali quelle del falso “grossolano”, falso “innocuo” e falso “inutile”, in ordine alle quali non è possibile ipotizzare, a causa di particolari condizioni ( a titolo indicativo si può ricordare la palese incapacità di indurre in errore), neppure un minimum di penale offensività. Proprio l’utilizzo della fotocopia di un permesso per invalidi è stato in passato inquadrato secondo le figure sopra ricordate, qualora tale riproduzione non fosse apparsa come originale ripetendone le caratteristiche , come nel caso in cui si è in presenza di fotocopia in bianco e nero, in quanto tale non in grado di simulare l’originale ma capace ad esempio di attestare in tal modo l’insussistenza del dolo generico proprio del reato di uso di atto falso.